Assegno divorzile e tenore di vita in costanza di matrimonio: ancora una conferma
Con breve Ordinanza (Ordinanza n. 28326 del 28/11/2017) la Corte di Cassazione civile conferma il nuovo orientamento in materia di diritto all’assegno divorzile in relazione al concetto oramai superato del “tenore di vita in costanza di matrimonio”, nuovo orientamento inaugurato con Sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 del 10/05/2017.
Si conferma, in sostanza, la suddivisione in due fasi del ragionamento logico-giuridico che il magistrato deve compiere nell’analisi della domanda di concessione dell’assegno divorzile.
La prima fase mira a verificare l’an debeatur, informata al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali “persone singole”, quindi la capacità, valutata ex se, di condurre una vita dignitosa per mezzo di redditi propri, una propria casa, delle capacità di lavoro personale, ecc.
La seconda fase riguarda il quantum debeatur, improntata al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno. Superato il vaglio della prima fase, infatti, ed accertata la incapacità del coniuge richiedente di auto-sostenersi dovrà essere effettuata una analisi comparativa delle capacità patrimoniali di entrambi i coniugi. E nel farlo, scrive la Corte, si ” … deve tener conto, nella fase del quantum debeatur, di tutti gli elementi indicati dalla norma (“condizioni dei coniugi”, “ragioni della decisione”, “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”, “reddito di entrambi”) e valutare “tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio” al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova”.
(fonte: Professionegiustizia.it)